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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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2023/2841 IT Art. 3 cercato: 'livello di dirigenza più elevato' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« soggetti_dell'Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure a norme degli stessi;

2)

« sistema_informativo_e_di_rete»: un sistema_informativo_e_di_rete quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555;

3)

« sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete»: la sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete quale definita all'articolo 6, punto 2), della direttiva (UE) 2022/2555;

4)

« cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881;

5)

« livello di dirigenza più elevato»: un dirigente, un organo di gestione o un organo di coordinamento e sorveglianza responsabile del funzionamento di un soggetto dell'Unione, al livello amministrativo più alto, con il mandato di adottare o autorizzare decisioni in linea con i sistemi di governance ad alto livello di tale soggetto dell'Unione, ferme restando le responsabilità formali degli altri livelli di dirigenza rispetto all'osservanza delle norme e alla gestione dei rischi di cibersicurezza nei rispettivi settori di competenza;

6)

« quasi_ incidente»: un quasi_ incidente quale definito all'articolo 6, punto 5), della direttiva (UE) 2022/2555;

7)

« incidente»: un incidente quale definito all'articolo 6, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555;

8)

« incidente grave»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di un soggetto dell'Unione e del CERT-UE di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due soggetti_dell'Unione;

9)

« incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente di cibersicurezza su vasta scala quale definito all'articolo 6, punto 7), della direttiva (UE) 2022/2555;

10)

« gestione_degli_incidenti»: la gestione_degli_incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;

11)

« minaccia_informatica»: una minaccia_informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881;

12)

« minaccia_informatica significativa»: una minaccia_informatica significativa quale definita all'articolo 6, punto 11), della direttiva (UE) 2022/2555;

13)

« vulnerabilità»: una vulnerabilità quale definita all'articolo 6, punto 15), della direttiva (UE) 2022/2555;

14)

«rischio per la cibersicurezza»: un rischio quale definito all'articolo 6, punto 9), della direttiva (UE) 2022/2555;

15)

« servizio_di_cloud_computing»: un servizio_di_cloud_computing quale definito all'articolo 6, punto 30), della direttiva (UE) 2022/2555.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« soggetti_dell'Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure a norme degli stessi;

2)

« sistema_informativo_e_di_rete»: un sistema_informativo_e_di_rete quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555;

3)

« sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete»: la sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete quale definita all'articolo 6, punto 2), della direttiva (UE) 2022/2555;

4)

« cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881;

5)

« livello di dirigenza più elevato»: un dirigente, un organo di gestione o un organo di coordinamento e sorveglianza responsabile del funzionamento di un soggetto dell'Unione, al livello amministrativo più alto, con il mandato di adottare o autorizzare decisioni in linea con i sistemi di governance ad alto livello di tale soggetto dell'Unione, ferme restando le responsabilità formali degli altri livelli di dirigenza rispetto all'osservanza delle norme e alla gestione dei rischi di cibersicurezza nei rispettivi settori di competenza;

6)

« quasi_ incidente»: un quasi_ incidente quale definito all'articolo 6, punto 5), della direttiva (UE) 2022/2555;

7)

« incidente»: un incidente quale definito all'articolo 6, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555;

8)

« incidente grave»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di un soggetto dell'Unione e del CERT-UE di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due soggetti_dell'Unione;

9)

« incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente di cibersicurezza su vasta scala quale definito all'articolo 6, punto 7), della direttiva (UE) 2022/2555;

10)

« gestione_degli_incidenti»: la gestione_degli_incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;

11)

« minaccia_informatica»: una minaccia_informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881;

12)

« minaccia_informatica significativa»: una minaccia_informatica significativa quale definita all'articolo 6, punto 11), della direttiva (UE) 2022/2555;

13)

« vulnerabilità»: una vulnerabilità quale definita all'articolo 6, punto 15), della direttiva (UE) 2022/2555;

14)

«rischio per la cibersicurezza»: un rischio quale definito all'articolo 6, punto 9), della direttiva (UE) 2022/2555;

15)

« servizio_di_cloud_computing»: un servizio_di_cloud_computing quale definito all'articolo 6, punto 30), della direttiva (UE) 2022/2555.

Articolo 6

Quadro di gestione, di governance e di controllo dei rischi

1.   Entro l'8 aprile 2025, ogni soggetto dell'Unione, dopo aver effettuato un riesame iniziale della cibersicurezza, come un audit, istituisce un quadro interno di gestione, di governance e di controllo dei rischi per la cibersicurezza («quadro»). L'istituzione del quadro è soggetta alla vigilanza del livello di dirigenza più elevato del soggetto dell'Unione ed è sotto la sua responsabilità.

2.   Il quadro interessa la totalità dell'ambiente TIC non riservato del soggetto dell'Unione interessato, compresi ogni ambiente TIC e la rete di tecnologie operative in loco, le risorse e i servizi esternalizzati in ambienti di cloud computing od ospitati da terzi, i dispositivi mobili, le reti interne, le reti professionali non connesse a Internet e qualsiasi dispositivo connesso a tali ambienti («ambiente TIC»). Il quadro è basato su un approccio multirischio.

3.   Il quadro garantisce un livello elevato di cibersicurezza e stabilisce le politiche interne in materia di cibersicurezza, comprensive di obiettivi e priorità, per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nonché i ruoli e le responsabilità del personale del soggetto dell'Unione incaricato di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento. Il quadro comprende anche meccanismi per misurare l'efficacia dell'attuazione.

4.   Il quadro è riesaminato periodicamente in considerazione dell'evoluzione dei rischi per la cibersicurezza e almeno ogni quattro anni. Se del caso e a seguito di una richiesta del comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10, il quadro di un soggetto dell'Unione può essere aggiornato sulla base degli orientamenti del CERT-UE sugli incidenti identificati o sulle eventuali lacune osservate nell'attuazione del presente regolamento.

5.   Il livello di dirigenza più elevato di ciascun soggetto dell'Unione è responsabile dell'attuazione del presente regolamento e vigila sul rispetto degli obblighi relativi al quadro da parte della propria organizzazione.

6.   Se del caso e fatta salva la sua responsabilità per l'attuazione del presente regolamento, il livello di dirigenza più elevato di ciascun soggetto dell'Unione può delegare obblighi specifici a norma del presente regolamento ad alti funzionari ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari o ad altri funzionari di livello equivalente, in seno al soggetto dell'Unione interessato. Indipendentemente da tale delega, il livello di gestione più elevato può essere ritenuto responsabile delle violazioni del presente regolamento da parte del soggetto dell'Unione interessato.

7.   Ogni soggetto dell'Unione dispone di meccanismi efficaci per garantire che un'adeguata percentuale della dotazione di bilancio destinata alle TIC sia spesa per la cibersicurezza. Nel fissare tale percentuale è tenuto debitamente conto del quadro.

8.   Ogni soggetto dell'Unione nomina un responsabile locale per la cibersicurezza o una funzione equivalente come punto di contatto unico per tutti gli aspetti della cibersicurezza. Il responsabile locale per la cibersicurezza agevola l'attuazione del presente regolamento e riferisce direttamente al livello di dirigenza più elevato a cadenza periodica in merito allo stato di attuazione. Fermo restando che il responsabile locale per la cibersicurezza è il punto di contatto unico in ciascun soggetto dell'Unione, un soggetto dell'Unione può delegare determinati compiti del responsabile locale per la cibersicurezza in relazione all'attuazione del presente regolamento al CERT-UE sulla base di un accordo sul livello dei servizi concluso tra tale soggetto dell'Unione e il CERT-UE, oppure tali compiti possono essere condivisi tra vari soggetti_dell'Unione. In caso di delega di tali compiti al CERT-UE, il comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10 decide se la fornitura di tale servizio fa parte dei servizi di base del CERT-UE, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie del soggetto dell'Unione interessato. Ciascun soggetto dell'Unione notifica senza indebito ritardo al CERT-UE il responsabile locale per la cibersicurezza nominato e le eventuali modifiche successive.

Il CERT-UE istituisce un elenco dei responsabili locali per la cibersicurezza nominati e lo mantiene aggiornato.

9.   Gli alti funzionari di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari o gli altri funzionari di livello equivalente di ciascun soggetto dell'Unione, così come tutti i membri pertinenti del personale incaricato dell'attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza e dell’adempimento degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, seguono periodicamente attività di formazione specifiche al fine di acquisire conoscenze e competenze sufficienti per comprendere e valutare i rischi per la cibersicurezza, le pratiche di gestione degli stessi e il loro impatto sulle attività del soggetto dell'Unione.

Articolo 8

Misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza

1.   Senza indebito ritardo e comunque entro l'8 settembre 2025, ogni soggetto dell'Unione adotta misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, sotto la vigilanza del livello di dirigenza più elevato, per gestire i rischi per la cibersicurezza individuati nell'ambito del quadro e per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti. Tenendo conto dello stato delle conoscenze e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, tali misure garantiscono un livello di sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete in tutto l'ambiente TIC commisurato ai rischi posti per la cibersicurezza. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, è tenuto debitamente conto del grado di esposizione del soggetto dell'Unione ai rischi per la cibersicurezza, delle sue dimensioni, della probabilità che si verifichino incidenti e della loro gravità, compreso il loro impatto sociale, economico e interistituzionale.

2.   Nell'attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza, i soggetti_dell'Unione trattano almeno gli ambiti seguenti:

a)

la politica in materia di cibersicurezza, comprese le misure necessarie per conseguire gli obiettivi e le priorità di cui all'articolo 6 e al paragrafo 3 del presente articolo;

b)

le politiche di analisi dei rischi per la cibersicurezza e di sicurezza dei sistemi informativi;

c)

gli obiettivi strategici relativi all'uso dei servizi di cloud computing;

d)

un audit sulla cibersicurezza, se del caso, che può includere una valutazione dei rischi per la cibersicurezza, della vulnerabilità e delle minacce informatiche, e i test di penetrazione effettuati periodicamente da un fornitore privato affidabile;

e)

l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit sulla cibersicurezza di cui alla lettera d) mediante aggiornamenti delle politiche e della cibersicurezza;

f)

l'organizzazione della cibersicurezza, compresa la definizione di ruoli e responsabilità;

g)

la gestione delle risorse, compresi l'inventario delle risorse TIC e la cartografia della rete TIC;

h)

la sicurezza delle risorse umane e il controllo degli accessi;

i)

la sicurezza delle operazioni;

j)

la sicurezza delle comunicazioni;

k)

l'acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi, comprese le politiche in materia di gestione e divulgazione delle vulnerabilità;

l)

se possibile, le politiche in materia di trasparenza del codice sorgente;

m)

la sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto dell'Unione e i suoi fornitori diretti o prestatori di servizi;

n)

la gestione_degli_incidenti e la cooperazione con il CERT-UE, ad esempio mantenendo il controllo della sicurezza e le pratiche di registrazione;

o)

la gestione della continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e la gestione delle crisi; e

p)

la promozione e lo sviluppo di programmi di educazione, competenze, sensibilizzazione, esercizio e formazione in materia di cibersicurezza.

Ai fini del primo comma, lettera m), i soggetti_dell'Unione tengono conto delle vulnerabilità specifiche di ciascun fornitore diretto e prestatore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cibersicurezza dei loro fornitori e prestatori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro.

3.   I soggetti_dell'Unione adottano almeno le seguenti misure specifiche di gestione dei rischi per la cibersicurezza:

a)

disposizioni tecniche per consentire e sostenere il telelavoro;

b)

provvedimenti concreti per compiere progressi verso i principi fiducia zero;

c)

l'uso dell'autenticazione a più fattori come norma in tutti i sistemi informativi e di rete;

d)

l'uso della crittografia e della cifratura, in particolare della cifratura end-to-end, e della firma elettronica sicura;

e)

se del caso, comunicazioni vocali, video e testuali sicure e sistemi di comunicazione di emergenza sicuri all'interno del soggetto dell'Unione;

f)

misure proattive per l'identificazione e la rimozione di software maligni e spyware;

g)

l'introduzione di una catena di approvvigionamento del software sicura, attraverso criteri di sviluppo e valutazione sicuri del software;

h)

l'istituzione e l'adozione di programmi di formazione sulla cibersicurezza commisurati ai compiti prescritti e alle capacità attese, per il livello di dirigenza più elevato e per i membri del personale del soggetto dell'Unione incaricati di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento;

i)

la regolare formazione del personale in materia di cibersicurezza;

j)

se del caso, la partecipazione nelle analisi dei rischi di interconnettività tra i soggetti_dell'Unione;

k)

il rafforzamento delle norme relative agli appalti, per facilitare il conseguimento di un livello comune elevato di cibersicurezza attraverso:

i)

l'eliminazione degli ostacoli contrattuali che limitano la condivisione delle informazioni sugli incidenti, le vulnerabilità e le minacce informatiche fra i prestatori di servizi TIC e il CERT-UE;

ii)

gli obblighi contrattuali di segnalare gli incidenti, le vulnerabilità e le minacce informatiche, così come di avere predisposti adeguati meccanismi di risposta e controllo in caso di incidenti.

Articolo 9

Piani di cibersicurezza

1.   A seguito della conclusione della valutazione di maturità della cibersicurezza svolta a norma dell'articolo 7 e considerando le risorse e i rischi per la cibersicurezza individuati nell'ambito del quadro e le misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza adottate a norma dell'articolo 8, il livello di dirigenza più elevato di ogni soggetto dell'Unione approva, senza indebito ritardo e comunque entro l'8 gennaio 2026, un piano di cibersicurezza. Il piano di cibersicurezza è volto ad aumentare la cibersicurezza complessiva del soggetto dell'Unione e contribuisce così al rafforzamento di un livello comune elevato di cibersicurezza all'interno dei soggetti_dell'Unione. Il piano di cibersicurezza comprende come minimo le misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza adottate in conformità dell'articolo 8. Il piano di cibersicurezza è rivisto ogni due anni o più spesso, se necessario, a seguito delle valutazioni di maturità della cibersicurezza svolte a norma dell'articolo 7 o di un riesame sostanziale del quadro.

2.   Il piano di cibersicurezza comprende il piano di gestione delle crisi informatiche del soggetto dell'Unione per gli incidenti gravi.

3.   Il soggetto dell'Unione trasmette il piano di cibersicurezza completo al comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10.

CAPO III

COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA

Articolo 12

Osservanza delle disposizioni

1.   L'IICB, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, controlla efficacemente che i soggetti_dell'Unione attuino il presente regolamento e gli indirizzi, le raccomandazioni e gli inviti a intervenire da loro adottati. L'IICB può chiedere ai soggetti_dell'Unione le informazioni o la documentazione necessarie a tal fine. Ai fini dell'adozione di misure di osservanza ai sensi del presente articolo, il soggetto dell'Unione interessato, se è direttamente rappresentato nell’IICB, ’non ha diritto di voto.

2.   Qualora constati che un soggetto dell'Unione non ha attuato efficacemente il presente regolamento o gli indirizzi, le raccomandazioni o gli inviti a intervenire emanati in base ad esso, ferme restando le procedure interne del soggetto dell'Unione interessato e dopo aver dato a quest'ultimo l'opportunità di presentare le proprie opinioni, l'IICB può:

a)

comunicare al soggetto dell'Unione interessato un parere motivato sulle carenze osservate nell'attuazione del presente regolamento;

b)

previa consultazione del CERT-UE, fornire indirizzi al soggetto dell'Unione interessato affinché il suo quadro, le sue misure di gestione del rischio di cibersicurezza, il suo piano di cibersicurezza e le sue relazioni si conformino al presente regolamento entro un termine specificato;

c)

emanare un avvertimento per rimediare alle carenze individuate entro un termine specificato, comprese raccomandazioni per modificare le misure adottate dal soggetto dell'Unione interessato ai sensi del presente regolamento;

d)

inviare una notifica motivata al soggetto dell'Unione interessato nel caso in cui entro il termine specificato non sia stato posto sufficiente rimedio alle carenze individuate in un avvertimento emanato a norma della lettera c);

e)

emanare:

i)

una raccomandazione per l'esecuzione di un audit; o

ii)

una richiesta relativa allo svolgimento di un audit a cura di un servizio di audit di terzi;

f)

se del caso, informare la Corte dei conti, nell'ambito del suo mandato, della presunta inosservanza;

g)

emanare una raccomandazione affinché tutti gli Stati membri e i soggetti_dell'Unione attuino una sospensione temporanea dei flussi di dati verso il soggetto dell'Unione interessato.

Ai fini del primo comma, lettera c), i destinatari dell'avvertimento sono adeguatamente circoscritti, se necessario in considerazione di un rischio per la cibersicurezza.

Gli avvertimenti e le raccomandazioni emanati ai sensi del primo comma sono indirizzati al livello di dirigenza più elevato del soggetto dell'Unione interessato.

3.   Qualora l'IICB abbia adottato misure a norma del paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a g), il soggetto dell'Unione interessato fornisce dettagli delle misure e azioni adottate per ovviare alle presunte carenze individuate dall'IICB. Il soggetto dell'Unione presenta tali dettagli entro un periodo di tempo ragionevole da concordare con l'IICB.

4.   Qualora l'IICB ritenga che vi sia una violazione persistente del presente regolamento da parte di un soggetto dell'Unione derivante direttamente da azioni o omissioni di un funzionario o altro agente dell'Unione, anche al livello di dirigenza più elevato, l'IICB chiede al soggetto dell'Unione interessato di adottare misure appropriate, anche chiedendo di prendere in considerazione l'adozione di misure di natura disciplinare, conformemente alle norme e alle procedure stabilite nello statuto del personale e a qualsiasi altra norma e procedura applicabile. A tal fine, l'IICB trasferisce le informazioni necessarie al soggetto dell'Unione interessato.

5.   Qualora i soggetti_dell'Unione comunichino di non essere in grado di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, l'IICB può, in casi debitamente motivati e tenendo conto delle dimensioni del soggetto dell'Unione, autorizzarne la proroga.

CAPO IV

CERT-UE


whereas









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